Bandi di gara e contratti
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
Referendum popolare del 28.05.2017- Richiesta degli elettori residenti all'estero per esercitare il diritto di voto in Italia
Note
Per i referendum in questione, com' è noto, trovano applicazione le modalità di voto per corrispondenza di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459 ed al relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, e successive modificazioni, apportate da ultimo con legge 6 maggio 2015, n. 52.
Con riserva di successive specifiche indicazioni relative agli elettori che votano per corrispondenza all'estero, si esplicitano, in questa sede, le disposizioni riguardanti gli optanti per il voto in Italia. Gli elettori residenti all'estero, com'è noto, votano per corrispondenza nella circoscrizione Estero e, pertanto, i loro nominativi
vengono inseriti d'ufficio in elenco elettori, ma è fatta salva la loro facoltà di venire a votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, valida per un'unica
consultazione.
Il diritto di optare per il voto in Italia degli elettori residenti all' estero, ai sensi degli artt. l, comma 3, e 4 della legge n. 459/01 nonché dell'art. 4 del d.P.R. n.
104/03, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di indizione, cioè entro il prossimo 25 marzo
2017.
L'opzione dovrà pervenire all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore (mediante consegna a mano, o per invio
postale o telematico, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità dell'elettore stesso che sottoscrive) entro il termine suddetto e può essere
revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il tenrune prescritto.
Si ribadisce che eventuali opzioni esercitate in occasione di precedenti consultazioni politiche o referendarie non hanno più effetto.
Marsciano, 23.03.2017
Circolare (LINK Sito Prefettura)
Modello (LINK Sito Prefettura)