Bandi di gara e contratti
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
Referendum di domenica 28 maggio 2017 - Ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione del 21 Aprile 2017.Sospensione delle operazioni referendarie
Note
L’Ufficio centrale per il referendum presso la Suprema Corte di Cassazione, con l’unita ordinanza in data 21 aprile 2017, ha disposto la sospensione con effetto immediato delle operazioni relative ai referendum aventi, rispettivamente, le denominazioni “abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti” e “abrogazione disposizio ni sul lavoro accessorio (voucher)”