Bandi di gara e contratti
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
Aggiornamento dell'albo unico comunale degli scrutatori dei seggi elettorali
Note
Aggiornamento dell’albo unico comunale degli scrutatori dei seggi elettorali
IL SINDACO
Visto l’art. 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, che prevede l’affissione di un apposito manifesto per invitare tutti gli elettori e le elettrici, in possesso dei requisiti previsti dalla citata legge, a presentare domanda di inserimento nell’albo unico comunale degli scrutatori di seggio elettorale;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno del 13 settembre 1999, n. 166, avente per oggetto: “Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120”;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno - Direzione centrale dell’Amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali 3 febbraio 2000, n. 9;
RENDE NOTO CHE
Tutti gli elettori ed elettrici del Comune, in possesso, almeno, del titolo di studio della scuola dell’obbligo, che desiderano essere inseriti nell’albo unico comunale delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale dovranno presentare domanda al sottoscritto Sindaco entro il prossimo 30 novembre.
Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di ufficio elettorale di sezione:
1) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
2) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
3) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
4) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
5) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Gli elettori, già iscritti nell’albo possono chiedere, entro il prossimo mese di dicembre, di essere cancellati per gravi, giustificati e comprovati motivi.
I modelli di domanda sono reperibili alla pagina del sito internet relativa al procedimento di iscrizione all'albo degli scrutatori di seggio.
IL SINDACO
Alfio Todini
Allegati

(Pubblicato il 28/09/2017 - Aggiornato il 28/09/2017 - 21 kb - pdf)