Bandi di gara e contratti
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
Rettifica-Avviso pubblico per la concessione di contributi ad attività economiche operanti nel perimetro PUC2 per innovazione tecnologica, promozione digitale e sicurezza passiva.
Note
E' stato rettificato il comma 2 dell'art.3 per quanto riguardo l'importo dell'investimento che dovrà essere di minimo € 2.000,00
Il Responsabile dell'area
Giuseppe Bianchi
Allegati

(Pubblicato il 19/07/2018 - Aggiornato il 19/07/2018 - 54 kb - pdf)

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