Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore ad un mese, l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità del cessionario.
La comunicazione non è più dovuta solo nel caso in cui i contratti di locazione o di comodato di fabbricati o di porzioni di fabbricato, sia ad uso abitativo che ad uso diverso, siano soggetti all’0bbligo di registrazione in termine fisso (Agenzia dell’Entrate). In tale ipotesi la registrazione assorbe l’obbligo in questione.
La comunicazione rimane comunque obbligatoria nel caso in cui la proprietà o il godimento dell’immobile siano ceduti a qualsiasi titolo ad un cittadino straniero (extracomunitario) anche nel caso dell’Obbligo di registrazione in termine fisso (Agenzia dell’Entrate), il quale deve essere munito di permesso di soggiorno in corso di validità.