Termine di conclusione
Costi per l'utenza
Nessuna spesa per il cittadino.
Cos’è
L’articolo 36 costituisce una delle novità più rilevanti introdotte dal D.P.R. n. 396/2000.
Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro, può dichiarare per iscritto all’ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l’esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante o, dell’uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe.
La sottoscrizione della dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. L’istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica, a mezzo posta o via fax.
La dichiarazione può essere motivata dalla sola volontà dell’interessato ed in questo caso non potrà essere variato l’ordine degli elementi che compongono il nome; nel caso in cui, invece, la dichiarazione sia motivata, non dalla mera volontà, ma dall’uso protratto, da dimostrare documentalmente, sarà possibile variare il numero e/o l’ordine dei vari elementi del nome.
Di tale modifica andrà data comunicazione al casellario giudiziale.
In caso di minore, la dichiarazione sarà resa dagli esercenti la potestà.
La dichiarazione medesima è annotata senza altre formalità nell’atto di nascita ed è comunicata all’ufficio anagrafe ed elettorale.
Analoga annotazione verrà apposta sugli eventuali atti di stato civile correlati: atto di matrimonio, atto di nascita dei figli, atto di nascita del coniuge.
Chi lo può fare
L’interessato, previo appuntamento.
Cosa serve
Istanza dell’interessato
Nessuna spesa per il cittadino.