Termine di conclusione
Costi per l'utenza
Nessuno
Cos’è
L’art. 98 comma 1 del DPR 396/2000, consente all’Ufficiale di Stato Civile di correggere gli errori materiali di scrittura commessi (se pure effettuati in passato da persona diversa) nella redazione di un atto.
Si applica anche ad atti formati o ricevuti in epoca anteriore all’entrata in vigore dell’Ordinamento di Stato Civile che lo prevede, purché sia richiesto:
- dall’intestatario medesimo o chi vi abbia interesse
- dal Pubblico Ministero
- per esigenze d’ufficio
solo quando l’esigenza si manifesti in momento attuale, e purché si possa dimostrare che trattasi di errore materiale di scritturazione dell’Ufficiale di Stato Civile che ha redatto l’atto con documenti e
valide motivazioni che rendano legittima la “correzione” (da allegare alla richiesta).
Inoltre: Se si ha la certezza che una “annotazione” su un atto di stato civile fu apposta erroneamente, si può applicare anche in questo caso l’art. 98: l’Ufficiale di Stato Civile correggerà l’errore con annotazione marginale, dalla quale dovrà risultare l’annotazione inesatta e la dicitura corretta.
In entrambi i casi, a correzione effettuata, l’Ufficiale di Stato Civile dovrà darne comunicazione:
- all’interessato e a chi ha richiesto la rettifica
- al Prefetto o alla Procura della Repubblica
- all’ufficio anagrafe/elettorale del Comune di iscrizione dell’intestatario dell’atto (se trattasi di rettifica apportata ai dati anagrafici e cioè, nome, cognome data e luogo di nascita).
Chi lo può fare
Su istanza di parte o d’ufficio.
Cosa serve
Istanza dell’interessato
Nessuno