Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Elettorale - Iscrizione Albo Giudici Popolari presso la Corte di Assise e d'Assise di Appello

Responsabile di procedimento: dott.ssa Padiglioni Lucia
Responsabile di provvedimento: dott.ssa Padiglioni Lucia
Responsabile sostitutivo: dott.ssa Stefanangeli Cinzia

Uffici responsabili

Anagrafe Elettorale

Descrizione

L'albo contiene l'elenco delle persone idonee a svolgere la funzione di Giudice popolare nei processi presso le Corti d'Assise e d'Assise d'Appello. Le operazioni di aggiornamento si svolgono ogni due anni dal mese di aprile al mese di luglio. L’iscrizione avviene sia a domanda dell’interessato sia d’ufficio, da parte del Sindaco, e rimane valida finché non vengono meno i requisiti. Gli Organi giudiziari sorteggiano dall’Albo gli iscritti che dovranno formare le giurie popolari nei processi.
Non è possibile chiedere di essere cancellati dall’Albo.

Requisiti per l'iscrizione
-    Cittadinanza italiana;
-    Età compresa tra i 30 e i 65 anni;
-    Godimento dei diritti civili e politici;
-    Residenza nel Comune di Marsciano
-    Esercitare una professione non incompatibile (Ufficiale sanitario, appartenente a Forze Armate, dipendente del Ministero dei trasporti, degli interni, degli Enti FFSS o Poste);
-    Possesso del seguente titolo di studio:
- licenza di scuola media inferiore (per le Corti d'Assise);
      - diploma di scuola superiore (per le Corti d'Assise d'appello).

Domanda di iscrizione

La domanda deve essere presentata all'ufficio Elettorale con le seguenti modalità, alternative l'una all'altra:
- inoltrata tramite pec all’indirizzo comune.marsciano@postacert.umbria.it, allegando fotocopia di un documento d'identità del richiedente;
- inviata tramite e-mail all'indirizzo elettorale@comune.marsciano.pg.it, allegando fotocopia di un documento d'identità del richiedente;
- presentata personalmente al protocollo del comune, allegando fotocopia di un documento d'identità del richiedente. La consegna della domanda può essere delegata ad altra persona che dovrà presentare, in allegato alla domanda, una fotocopia del documento di identità del richiedente l'iscrizione;
- inviata per posta all'indirizzo: Comune di Marsciano - Ufficio Elettorale, Largo Garibaldi, 1 - 06055 Marsciano (PG), allegando fotocopia di un documento d'identità del richiedente;
Nella domanda va dichiarato anche il possesso del titolo di studio.

Tempi
Le operazioni di aggiornamento si svolgono ogni due anni dal mese di aprile al mese di luglio. L’iscrizione avviene sia a domanda dell’interessato sia d’ufficio. Entro il mese di aprile dell'anno dell'aggiornamento viene affisso apposito manifesto e la domanda  deve essere presentata entro il mese di luglio.
Si riporta uno scadenziario degli adempimenti previsti dalla normativa vigente:
- Entro il 30 aprile – Affissione manifesto che invita tutti coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti a presentare la domanda di iscrizione negli elenchi dei Giudici popolari
- 31 luglio – Scade il termine per la presentazione delle domande di iscrizione
- 30 agosto – Scade il termine entro il quale la commissione comunale deve provvedere, previo accertamento dei requisiti richiesti, alla formazione degli elenchi suddivisi per Corte d'assise e Corte di Assise di Appello
- 10 settembre – Scade il termine entro il quale devono essere inviati al Presidente del Tribunale gli elenchi ed il verbale della Commissione comunale GP
- 30 ottobre – Scade il termine per la compilazione, da parte della Commissione circoscrizionale, presieduta dal Presidente del Tribunale composta dai Sindaci della circoscrizione o loro delegati, degli elenchi dei Giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di
Assise di Appello
- 15 novembre (o quando perverranno dal Tribunale) Affissione all'Albo Pretorio e sito web istituzionale  del Comune del manifesto con il quale i Sindaci rendono noto al pubblico della pubblicazione degli estratti degli elenchi ricevuti dal Tribunale
- 1 dicembre –  Restituzione al Tribunale degli estratti elenchi pubblicati muniti della relativa nota di pubblicazione.
- Infine, appena perverranno dal Tribunale, i Comuni procedono alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'estratto
dell'Albo definitivo ed affissione del relativo manifesto.

 

 
 
 
 
 

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Le operazioni di aggiornamento si svolgono ogni due anni dal mese di aprile al mese di luglio

Costi per l'utenza

nessuno

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsto
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Recapiti e contatti
Largo Giuseppe Garibaldi, n. 1 - 06055 Marsciano (PG)
PEC comune.marsciano@postacert.umbria.it
Centralino 075 87471
P. IVA 00312450547
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