Modulistica per il procedimento
Riferimenti normativi
Servizio online
Allegati
(Pubblicato il 31/12/2018 - Aggiornato il 31/12/2018 - 156 kb - pdf)
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Il cittadino comunitario ha diritto di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo di 3 mesi senza alcuna condizione o formalità.
Il cittadino comunitario che si trasferisce nel Comune dall'estero e vi fissa la propria dimora abituale, dopo tre mesi di soggiorno in Italia deve richiedere la residenza allo Sportello Anagrafe del Comune (il trasferimento deve essere già avvenuto o concomitante alla richiesta) e, a istanza di parte, richiedere contestualmente l'attestato di iscrizione anagrafica (vedi procedimento amministrativo: “attestato di iscrizione anagrafica di cittadino comunitario).
Ai sensi della normativa antiabusivismo, occorre avere titolo all'occupazione dell'immobile.
Il cittadino comunitario che si trasferisce da un altro Comune italiano e fissa qui la propria dimora abituale, entro 20 giorni dal trasferimento deve richiedere il cambio di residenza allo Sportello Anagrafe (il trasferimento deve essere già avvenuto o concomitante alla richiesta).
Ai sensi della normativa antiabusivismo, occorre avere titolo all'occupazione dell'immobile.
In entrambi i casi la decorrrenza coincide con la data della richiesta.
Cosa serve:
Documento di identificazione in corso di validità del dichiarante (passaporto o carta di identità) e dei componenti maggiorenni che devono tutti sottoscrivere il modulo di domanda. Patente e targa (italiani) dei veicoli intestati ai componenti la famiglia anagrafica che cambiano la residenza.
Documentazione antiabusivismo, senza la quale la domanda è irricevibile.
Se proveniente dall'estero: requisiti necessari per poter presentare la domanda di residenza, senza i quali la domanda stessa è IRRICEVIBILE (vedi allegato "Documentazione da presentare").
Se proveniente da altro Comune: attestato di iscrizione anagrafica o attestato di soggiorno permanente rilasciato da altro Comune italiano. In mancanza di attestato, occorre dimostrare i requisiti richiesti dal D. Lgs n. 30/2007 (vedi allegato "Documentazione da presentare")
Chi contattare
E’ possibile contattare l’ufficio tramite mail o telefonicamente.
- Rinaldi Michele Tel. 0758747269 - email: m.rinaldi@comune.marsciano.pg.it
- Tini Silvia - tel. 0758747271 - email: s.tini@comune.marsciano.pg.it
- ufficio anagrafe - email: anagrafe@comune.marsciano.pg.it
Termine per la conclusione del procedimento:
Accoglimento dell'istanza: entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta (per legge) salvo irricevibilità o, in mancanza, silenzio assenso al 45° giorno dalla richiesta, salvo preavviso di rigetto ai sensi art. 10-bis l.241/1990.
Per richiesta di attestazione di iscrizione anagrafica contestuale all'istanza di richiesta di residenza: 10 giorni dalla conclusione del procedimento istruttorio successivo all'iscrizione (cioè dai 45 giorni successivi alla richiesta di residenza)