Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Stato Civile - Pubblicazioni di Matrimonio

Responsabile di procedimento: dott.ssa Padiglioni Lucia
Responsabile di provvedimento: dott.ssa Padiglioni Lucia
Responsabile sostitutivo: dott.ssa Stefanangeli Cinzia

Uffici responsabili

Anagrafe Elettorale

Descrizione

Cosa sono
Col termine "pubblicazione di matrimonio" si intende il procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile accerta le generalità, l’intenzione dei nubendi e l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio, per poi darne notizia alla cittadinanza mediante affissione “dell’atto di pubblicazione” alla porta della casa comunale, oggi Albo Pretorio on-line del Comune.
La richiesta di pubblicazioni deve essere presentata (previo appuntamento telefonico), personalmente da entrambi i nubendi, nel comune di residenza di uno dei nubendi, all'Ufficio di Stato Civile dove verranno rese le dichiarazioni prescritte e firmato l'apposito verbale (in caso di impedimento di uno di essi serve delega alla pubblicazione). I futuri sposi, che non conoscono la lingua italiana devono provvedere ad individuare un interprete, la cui presenza sarà obbligatoria sia al momento della richiesta di pubblicazione, sia in occasione della celebrazione.
La documentazione necessaria a comprovare l’esattezza delle dichiarazioni rese dai nubendi è acquisita d’ufficio presso i comuni di nascita e di residenza. L'ufficiale dello stato civile che accerta impedimenti al matrimonio previsti dal Codice Civile, rilascia un certificato coi motivi del rifiuto (art. 38 c.c.). Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale.

Chi le può fare
I requisiti per le pubblicazioni di matrimonio sono:
- essere maggiorenni o avere più di 16 anni di età con decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore d'età (art. 84 c.c.);
- non essere interdetto/a per infermità di mente (art. 85 c.c.);
- non essere vincolato/a da matrimonio precedente (art. 86 c.c.);
- non essere soggetti a rapporti di parentela, affinità, adozione, affiliazione tra i coniugi (art. 87 c.c.);
- non essere stato/a condannato/a per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra (art. 88 c.c.).

Termine/validita’
Le pubblicazioni di matrimonio sono visibili, nei siti internet dei Comuni di residenza di entrambi, per almeno 8 giorni consecutivi come da normativa. Solo il Tribunale, su richiesta degli interessati e per gravi motivi può modificare i tempi di pubblicazione.

Pubblicazione di matrimonio per gli italiani che intendono sposarsi in Italia
Cosa serve
- per rito civile:
1) carta d’identità valida di entrambi gli interessati,
2) decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore (da 16 a 18 anni)
- per rito religioso o per rito misto:
1) carta d’identità valida di entrambi gli interessati,
2) decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore (da 16 a 18 anni)
3) richiesta di pubblicazione redatta dai parroci della Parrocchia di appartenenza o dai rispettivi ministri di culto.

Pubblicazione di matrimonio per stranieri che intendono sposarsi in Italia
Cosa serve
- per rito civile:

1) carta d’identità o passaporto validi,
2) nulla osta rilasciato dall’Ambasciata o Consolato del proprio Paese in Italia (vedi CASI PARTICOLARI), contenente le seguenti informazioni:
•    dichiarazione che giusta le leggi a cui è sottoposto Nulla Osta al matrimonio ai sensi dell’art. 116 del Codice Civile Italiano;
•    il Comune di residenza, la cittadinanza e lo stato libero; in caso di divorzio l’indicazione del precedente coniuge e la data del divorzio, in caso di vedovanza l’indicazione del coniuge deceduto e la data di morte;
•    la data ed il luogo di nascita con l’indicazione della paternità e della maternità, in alternativa un estratto dell’atto di nascita con paternità e maternità.
N.B. il nulla osta prima della presentazione dovrà essere portato in Prefettura per la legalizzazione della firma dell’ambasciatore o del console.

- per rito religioso o per rito misto:
1) carta d’identità valida di entrambi gli interessati, oppure passaporto per lo straniero
2) richiesta di pubblicazione redatta dai parroci della Parrocchia di appartenenza o dai rispettivi ministri di culto
3) nulla osta rilasciato dall’Ambasciata o Consolato del proprio Paese in Italia (vedi CASI PARTICOLARI), contenente le seguenti informazioni
•    dichiarazione che giusta le leggi a cui è sottoposto Nulla Osta al matrimonio ai sensi dell’art. 116 del Codice Civile Italiano;
•    il Comune di residenza, la cittadinanza e lo stato libero; in caso di divorzio l’indicazione del precedente coniuge e la data del divorzio, in caso di vedovanza l’indicazione del coniuge deceduto e la data di morte;

•    la data ed il luogo di nascita con l’indicazione della paternità e della maternità, in alternativa un estratto dell’atto di nascita con paternità e maternità.
N.B. il nulla osta prima della presentazione dovrà essere portato in prefettura per la legalizzazione della firma dell’ambasciatore o del console.

Casi particolari
Per i cittadini dei seguenti paesi  Belgio, Grecia, Austria, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia,Germania U.S.A.  Australia  Polonia serve documentazione ulteriore e/o diversa per cui è necessario contattare gli uffici.

 

Chi contattare:
Per richiedere le pubblicazioni occorre prendere appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.30, almeno 3 mesi prima del matrimonio.
E'  possibile contattare l'ufficio tramite e.mail o telefonicamente.
Palmiro Ferranti -  0758747272 -  p.ferranti@comune.marsciano.pg.it  
Alba Pettinacci  - 0758747270 -  a.pettinacci@comune.marsciano.pg.it 

 

E'  possibile compilare ed inviare con le modalità indicate il modello "Richiesta avvio del procedimento"  al fine di attivare il procedimento per richiedere i documenti necessari alle pubblicazioni di matrimonio

 

 

Chi contattare

Personale da contattare: Ferranti Palmiro
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

Per pubblicazioni:
- n. 2 (due) marche da bollo da € 16,00, in caso di uno dei nubendi non residente nel Comune di Marsciano o iscritto AIRE;
- n. 1 (una) marca da bollo da € 16,00, in caso di nubendi entrambi residenti nel comune di Marsciano;

Per celebrazione di matrimonio civile:
- costo delle sale (si veda DGC n. 107/2017)

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Non previsto
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Recapiti e contatti
Largo Giuseppe Garibaldi, n. 1 - 06055 Marsciano (PG)
PEC comune.marsciano@postacert.umbria.it
Centralino 075 87471
P. IVA 00312450547
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