Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Autorizzazione paesaggistica procedimento semplificato

Responsabile di procedimento: geom. Biscarini Paolo
Responsabile di provvedimento: geom. Biscarini Paolo
Responsabile sostitutivo: dott.ssa Stefanangeli Cinzia

Uffici responsabili

Controllo del territorio

Descrizione

Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica
Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all’ ALLEGATO_A del D.P.R. 13 febbraio 2017, n.31

Interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato
Sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato di cui al Capo II del D.P.R. 13 febbraio 2017, n.31 gli interventi ed opere di lieve entità elencati nell’ ALLEGATO_B del decreto.
Oltre agli interventi di lieve entità indicati nell’elenco di cui all’Allegato «B», sono assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate ai sensi dell’articolo 146 del Codice, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute. Qualora con l’istanza di rinnovo siano chieste anche variazioni progettuali che comportino interventi di non lieve entità, si applica il procedimento autorizzatorio ordinario di cui all’articolo 146 del Codice. L’istanza di rinnovo non è corredata dalla relazione paesaggistica semplificata nei casi in cui non siano richieste variazioni progettuali e non siano sopravvenute specifiche prescrizioni di tutela. Alle autorizzazioni rinnovate si applica la disposizione di cui all’articolo 146, comma 4, del Codice, con riferimento alla conclusione dei lavori entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio di efficacia della nuova autorizzazione.
Entro venti giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di rigetto l'interessato può chiedere al Soprintendente di pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata

A chi ricorrere:
E' possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni e al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.


Presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata
L'istanza e la documentazione allegata è inviata in modalità telematica all'indirizzo Pec: comune.marsciano@postacert.umbria.it.,
La documentazione allegata all'istanza dovrà essere fornita anche in formato cartaceo in duplice copia.
Nei casi in cui l’istanza di autorizzazione paesaggistica sia riferita ad interventi che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, la domanda e la relativa documentazione sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAPE).

Chi contattare

Personale da contattare: Biscarini Paolo

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
60 giorni

Costi per l'utenza

Costi per l'utenza:
 -  € 54,00 per richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 42/04, anche con procedimento semplificato.
-   € 102,00 per richiesta di Accertamento di compatibilità paesaggistica delle opere in sanatoria ai sensi dell’art. 167 e 181 del d.lgs. 42/04 (senza incremento di volumi e superfici).
 

I pagamenti dei diritti di segreteria e delle sanzioni ambientali possono essere pagati tramite:
 - bollettini postali ;
     Comune di Marsciano -  Servizio Tesoreria         C/C POSTALE N. 76665884
- bonifico bancario
     Coordinate bancarie per bonifico    CODICE IBAN:   IT63D0103038510000001115783

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Non previsto
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Recapiti e contatti
Largo Giuseppe Garibaldi, n. 1 - 06055 Marsciano (PG)
PEC comune.marsciano@postacert.umbria.it
Centralino 075 87471
P. IVA 00312450547
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