Termine di conclusione
Costi per l'utenza
Sono previsti costi nei casi di cui ai punti n. 3, 4 e 5, per i quali è previsto un contributo di € 250,00 da pagare con bollettino postale intestato a: Ministero Interno – D.L.C.I. – Cittadinanza C/C 809020
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
A cosa serve
In termini giuridici la cittadinanza è la condizione della persona fisica (cittadino) alla quale l'ordinamento giuridico di uno stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. La cittadinanza, quindi, può essere vista come uno status del cittadino ma anche come un rapporto giuridico tra cittadino e stato. Sono stranieri le persone che hanno la cittadinanza di un altro stato, apolidi se, invece, non hanno alcuna cittadinanza.
La cittadinanza italiana, basata principalmente sullo ''ius sanguinis'' (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano, è regolata attualmente dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni, e dai regolamenti di esecuzione
Come acquisire la cittadinanza italiana
I cittadini stranieri, residenti legalmente in Italia, possono richiedere l'acquisto della cittadinanza nei casi sotto indicati.
1. Riconoscimento a straniero residente, discendente da Avo italiano (art. 1 legge 91/1992) (iure sanguinis)
Il cittadino straniero, residente legalmente in Italia, discendente da avo (padre, madre, nonno, nonna) cittadino italiano, può chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana (cliccare qui per avere maggiori informazioni e modulistica).
2. Riconoscimento di straniero maggiorenne (art. 2 legge 91/1992)
Il cittadino straniero maggiorenne, se riconosciuto da cittadino italiano, conserva la propria cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento, di scegliere la cittadinanza italiana.
3. Acquisto con manifestazione di volontà per straniero nato in Italia (art. 4 legge 91/1992)
Il cittadino straniero nato in Italia, che ha vissuto in Italia, senza interruzioni significative fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla maggiore età, o, in ogni tempo, in caso di mancata ricezione della comunicazione ex art. 33 D.L. 21/06/2013 n. 69.
4. Riconoscimento per matrimonio con cittadino italiano (art. 5 legge 91/1992)
La cittadinanza può essere concessa per matrimonio in presenza dei seguenti requisiti: essere cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino italiano da almeno 2 anni e legalmente residente in Italia.
5. Riconoscimento per residenza in Italia (art. 9 legge 91/1992)
La cittadinanza può essere concessa:
- allo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
- al cittadino di uno Stato membro della Unione Europea che risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
- all'apolide e al rifugiato politico che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano;
- allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni;
- allo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all'adozione;
- allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello stato italiano.
Per la domanda di concessione della cittadinanza italiana per gli ultimi due casi sopra indicati (artt. 5 e 9 della legge n. 91, del 5 febbraio 1992: concessione per matrimonio, concessione per residenza), è necessario rivolgersi alla Prefettura di Perugia. La Prefettura, nel caso in cui venga accolta la domanda, provvede alla notifica del decreto di concessione della cittadinanza italiana alla persona interessata.
Entro 6 mesi dalla notifica del decreto, l'interessato può rendere il giuramento per l'acquisto della cittadinanza italiana presso l'Ufficio di stato civile del Comune di residenza.
A decorrere dal 5 ottobre 2018, per effetto del Decreto Legge 04/10/2018, n. 113 il termine di definizione dei procedimenti, anche in corso, di cui agli articoli 5 e 9 della legge n. 91/1992 diventa di quarantotto mesi dalla data di presentazione dell’istanza.
I principi su cui si basa la Cittadinanza Italiana sono:
- la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza “iure sanguinis”;
- l’acquisto “iure soli” (per nascita sul territorio) in alcuni casi;
- la possibilità della doppia cittadinanza
- la manifestazione di volontà per acquisto e perdita
Perdita della Cittadinanza Italiana
I Casi in cui viene meno lo Status di Cittadino Italiano sono:
Per rinuncia espressa nei seguenti casi:
- risiedendo all’estero, se in possesso di altra cittadinanza ;
- alla maggiore età, se in possesso di un’altra cittadinanza, quando la cittadinanza italiana è stata acquisita durante la minore età per effetto della naturalizzazione dei genitori;
- alla maggiore età, per revoca dell’adozione, se in possesso di altra cittadinanza;
Automaticamente nei seguenti casi:
- in caso di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottato;
- per non aver ottemperato all’intimazione del Governo di abbandonare un incarico pubblico accettato presso uno Stato estero o il servizio militare prestato presso un altro Stato;
Riacquisto della Cittadinanza Italiana
I casi di riacquisto dello status di cittadino italiano (Articolo 13 della Legge 91/92)
Su domanda a seguito di dichiarazione dell'interessato presso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza: a) Stabilendo la residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione di riacquisto; b) Assumendo un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato; c) Entro un anno dalla fissazione della residenza in Italia se non vi è stata rinuncia espressa da parte dell’interessato.
Chi contattare:
Occorre prendere appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.30,
E' possibile contattare l'ufficio tramite e.mail o telefonicamente.
- Palmiro Ferranti: Tel.: 0758747272, e.mail p.ferranti@comune.marsciano.pg.it;
- Alba Pettinacci: Tel.: 0758747270, e.mail a.pettinacci@comune.marsciano.pg.it; anagrafe@comune.marsciano.pg.it;
Informazioni Utili
L'Ufficio di Stato Civile del Comune è preposto agli adempimenti di cui ai punti 1, 2 e 3 sopra elencati.
L'istruttoria delle pratiche relative al conferimento della cittadinanza italiana per matrimonio (punto 4) o residenza ininterrotta nello Stato (punto 5) e le formalità per l'inoltro dell'istanza sono di competenza della Prefettura competente per territorio. Con il sistema informatizzato curato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - a partire dal 18 maggio 2015 le domande per la cittadinanza italiana sono compilate ed inviate on line.
Il richiedente compilerà la domanda, utilizzando le credenziali d’accesso ricevute a seguito di registrazione sul portale dedicato al seguente indirizzo https://cittadinanza.dlci.interno.it, e la trasmetterà in formato elettronico, insieme ad un documento di riconoscimento, agli atti formati dalle autorità del Paese di origine (atto di nascita e certificato penale) e alla ricevuta del pagamento del contributo di euro 200,00 previsto dalla legge n. 94/2009.
Nei casi relativi ai punti 4 e 5 l' Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza si attiva solo quando rispettivamente, il Decreto Ministeriale o Presidenziale viene emesso ed è stato notificato all'interessato iscrivendo l'atto di giuramento negli appositi registri e trascrivendo di seguito il Decreto di concessione.
La documentazione necessaria dipende dalla situazione (chiedere all’Ufficiale dello Stato Civile)
Sono previsti costi nei casi di cui ai punti n. 3, 4 e 5, per i quali è previsto un contributo di € 250,00 da pagare con bollettino postale intestato a: Ministero Interno – D.L.C.I. – Cittadinanza C/C 809020