Termine di conclusione
Costi per l'utenza
N.2 marche da bollo da € 16,00
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Cos’è
Si tratta di autorizzazione rilasciata al fine di consentire la cremazione del feretro di persona deceduta nel Comune di Marsciano o di resti mortali già inumati o tumulati nel Comune di Marsciano.
Chi lo può fare
Coniuge/parenti del defunto o loro incaricato (addetto all’impresa di Onoranze Funebri), producendo la documentazione necessaria sulla manifestazione di volontà espressa dalla persona deceduta quando era in vita.
Cosa serve
a) certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all’autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifiche indicazioni che il cadavere possa essere cremato;
b) certificato in carta libera rilasciato dal medico curante da cui risulti che il defunto non è portatore di pacemaker;
c) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
d) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella della iscrizione alla associazione. L’iscrizione alle associazioni di cui sopra vale anche contro il parere dei familiari;
e) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà mediante processo verbale rilasciata dal coniuge, dalla parte dell’unione civile, dal convivente di fatto in base al combinato disposto dei commi 40 e 41 dell’art. 1 della legge 76/2016, o in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76, 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza in vita.
Casi particolari
Per gli stranieri è necessaria una dichiarazione del Rappresentante diplomatico o Consolare dello Stato di cui il defunto era cittadino, che si faccia interprete della sua volontà e nel contesto dichiari che nulla osta alla Cremazione secondo le leggi del proprio paese.
Chi contattare:
E' possibile contattare l'ufficio tramite e.mail o telefonicamente.
Tel.: 0758747272 (Palmiro Ferranti) - 270 (Alba Pettinacci)
E-mail: anagrafe@comune.marsciano.pg.it;
p.ferranti@comune.marsciano.pg.it;
a.pettinacci@comune.marsciano.pg.it
Termine/validita’
Termine di presentazione della domanda
24/48 ore dopo la dichiarazione di morte.
Termine del procedimento o della procedura a rilevanza esterna
Al momento in cui viene presentata la documentazione completa ed esatta, l'Ufficiale di Stato Civile rilascia l'autorizzazione alla Cremazione.
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