Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Procedimento per l' Agibilità ai sensi del comma 2 art. 137 L.R. 01/2015

Responsabile di procedimento: geom. Biscarini Paolo
Responsabile di provvedimento: geom. Biscarini Paolo
Responsabile sostitutivo: dott.ssa Stefanangeli Cinzia

Uffici responsabili

Controllo del territorio

Descrizione

Procedimento per l’Agibilità ai sensi della L.R. n. 01 del 21 gennaio 2015
Entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori l’intestatario del titolo abilitativo o i suoi successori o aventi causa congiuntamente al direttore dei lavori sono tenuti a presentare al Comune la documentazione per l’agibilità.
Dalla data di ricezione della documentazione, verificata dal SUAPE entro 10 (dieci) giorni, l’agibilità è attestata dalla ricevuta di presentazione e dalla stessa documentazione. L’agibilità può riguardare anche parti funzionali degli edifici.
La mancata acquisizione dell’agibilità o la mancata presentazione della dichiarazione che tiene luogo dell'agibilità nei termini previsti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro mille come stabilito con Delibera di Giunta Comunale n.117 del 28/06/2018


Allegati:
- Elaborati indicati all'articolo 138  comma 1 della L.R. 01/2015 e da eventuali normative di Settore
- Versamento diritti di segreteria nella misura di € 54,00 ad unità immobiliare.

 

A chi ricorrere:

E' possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni e al Presidente della Repubblica entro 120 giorni

Chi contattare

Personale da contattare: Biscarini Paolo
Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si

Costi per l'utenza

I pagamenti dei diritti di segreteria e della sanzione amministrativa pecuniaria possono essere effettuati tramite:
- bonifico sul conto corrente di tesoreria  IBAN: IT63D0103038510000001115783
- versamento diretto all’economo presso la sede comunale (Ingresso piazza degli uffici – piano primo)
- versamento sul conto corrente postale n. 76665884 intestato al Comune di Marsciano
- pagoumbria (pagoPA)

 

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Entro il 31/12/2017
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Recapiti e contatti
Largo Giuseppe Garibaldi, n. 1 - 06055 Marsciano (PG)
PEC comune.marsciano@postacert.umbria.it
Centralino 075 87471
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