Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Anagrafe - Dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto

Responsabile sostitutivo: dott.ssa Stefanangeli Cinzia

Uffici responsabili

Anagrafe Elettorale

Descrizione

Costituiscono una convivenza di fatto coppie eterosessuali e omosessuali maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
La dichiarazione della costituzione della convivenza di fatto è da rendersi all’ufficiale d’anagrafe su apposito modello e l ’ufficiale d’Anagrafe, dopo idonea istruttoria , annoterà la costituzione della convivenza stessa e a richiesta potrà rilasciare agli interessati certificazione anagrafica .
La convivenza di fatto riconosce alla coppia:
gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti nell’ordinamento penitenziario(diritto di visita,di assistenza, di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero in strutture ospedaliere);
la possibilità di designare il partner quale rappresentante per le decisioni in materia di salute, in caso di morte per la donazione di organi e modalità funerarie;
la nomina del convivente quale tutore, curatore o amministratore di sostegno dell’altra parte interdetta o inabilitata;
l’inserimento del convivente di fatto nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare;
in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili;
il diritto di subentrare nel contratto di locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto;
l’estensione al convivente della disciplina relativa all’impresa familiare:partecipazione agli utili dell’impresa e ai beni acquistati;
il riconoscimento dei diritti risarcitori a favore del convivente.

La Convivenza di fatto può cessare:
per accordo delle parti;
per recesso di una delle parti;
per cessazione della coabitazione;
per matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un’altra persona;
per morte di uno dei contraenti.
Al pari della dichiarazione di costituzione della convivenza,la dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto è da rendersi per i primi tre casi su apposito modello all ’ufficiale d’Anagrafe che annoterà la cessazione della stessa .

I conviventi di fatto possono poi disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune attraverso la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Tale contratto deve essere redatto in forma scritta o con atto notarile o con scrittura privata con firma autenticata da notaio o avvocato che attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Il professionista provvederà alla trasmissione del contratto entro 10 giorni all' Ufficio Anagrafe del comune di residenza dei conviventi.
L’ufficiale d’Anagrafe, dopo idonea istruttoria, registrerà il contratto di convivenza, assicurerà la conservazione agli atti di copia del contratto e a richiesta degli interessati rilascerà la certificazione anagrafica della convivenza e del contratto.
Oltre ai moduli per la costituzione, in allegato sono disponibili anche quelli per la cessazione di una convivenza di fatto che si può estinguere per il matrimonio o l’unione civile tra i conviventi stessi o con altre persone; per scelta di uno o entrambi i conviventi, per la morte di uno dei due partner.

Cosa serve:
Documento di identificazione in corso di validità
 

Chi contattare
E’ possibile contattare l’ufficio tramite mail o telefonicamente.
- Rinaldi Michele Tel. 0758747269 -  email:  m.rinaldi@comune.marsciano.pg.it
- Tini Silvia - tel. 0758747271 -  email: s.tini@comune.marsciano.pg.it
- ufficio anagrafe - email: anagrafe@comune.marsciano.pg.it

 

 

 

Chi contattare

Personale da contattare: Rinaldi Michele, Tini Silvia

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Accoglimento dell'istanza: 2 gg. dalla richiesta (di legge), salvo irricevibilità o, in mancanza, silenzio assenso al 45° giorno dalla richiesta, salvo preavviso di rigetto

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsto
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Recapiti e contatti
Largo Giuseppe Garibaldi, n. 1 - 06055 Marsciano (PG)
PEC comune.marsciano@postacert.umbria.it
Centralino 075 87471
P. IVA 00312450547
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