Costi per l'utenza
Diritto fisso - €. 16,00
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Chi lo può fare
Per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio, i coniugi possono comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di:
• Celebrazione del matrimonio in forma civile
• Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
• Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
• Residenza di uno dei coniugi
L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo
• Assenza di figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti);
• 6 mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi per la proposizione della domanda di divorzio;
• L'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale ma potrà essere inserito nell'accordo stesso un obbligo di pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale che di divorzio.
Una volta prenotato l'appuntamento con l'Ufficiale di Stato Civile, i coniugi dovranno presentarsi nella data stabilita consegnando la documentazione necessaria e una ricevuta di versamento di Euro 16,00 a titolo di diritto fisso, la cui modalità di versamento sarà indicata al momento della prenotazione dell'appuntamento.
Nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti.
L’Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo).
Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare per confermare l'accordo sottoscritto; la conferma farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.
La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo stesso.
Chi contattare:
Per la sottoscrizione dell’accordo occorre prendere appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.30,
E' possibile contattare l'ufficio tramite e.mail o telefonicamente.
- Palmiro Ferranti: Tel.: 0758747272, e.mail p.ferranti@comune.marsciano.pg.it;
- Alba Pettinacci: Tel.: 0758747270, e.mail a.pettinacci@comune.marsciano.pg.it;
Diritto fisso - €. 16,00