Termine di conclusione
Costi per l'utenza
N.2 marche da bollo da € 16,00
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
1- In presenza di volontà espressa del defunto la dispersione delle ceneri nel territorio Comunale e’ consentita in area a cio’ destinata nel Cimitero Civico.
2- Per la dispersione delle ceneri nell’area posta all’interno del cimitero civico e per tutte le altre aree non e’ prevista alcuna tariffa.
3- La dispersione e’ in ogni caso vietata nei centri abitati come definiti dall’art. 3,comma 1, num.8 del D.Lgs 30/4/92 n. 285.
4- La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, in campagna e in montagna, a distanza di oltre 200 mt da qualunque insediamento abitativo, nei laghi, ad oltre 100 mt. da qualsiasi riva, nei tratti di fiume liberi da natanti e da manufatti, deve avvenire all’aperto con il consenso de proprietari e non puo’ dar luogo ad attività ai fini di lucro.
5- La dispersione, autorizzata ai sensi di legge, e’ eseguita dal coniuge, da persona unita civilmente, convivente di fatto, figli, altri familiari aventi diritto, dall’esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto, dal personale a tal fine autorizzato dal Comune, soggetto gestore, imprese che esercitano l’attività funebre.
6- L’incaricato alla dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale di stato civile del Comune ove e’ avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l’abbandono dell’urna.
7- La dispersione delle ceneri deve avvenire entro 60 gg. dalla consegna dell’urna cineraria.
8- Chiunque viola tali disposizioni e’ soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’art.140 bis.
Ai fini dell’autorizzazione alla dispersione, emessa dall’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, il soggetto che puo’ eseguirla, ai sensi del DPR 445/2000, in particolare deve indicare per iscritto:
La consegna dell’urna cineraria e’ effettuata da parte del Comune previa esibizione della autorizzazione alla dispersione delle ceneri da parte dell’Ufficiale dello stato civile. Una copia della autorizzazione e’ conservata presso l’impianto di cremazione, presso il Comune dove e’ avvenuto il decesso, e presso il Comune che autorizza la dispersione, e costituisce documento che accompagnera’ le ceneri.
Ove il defunto non abbia in vita indicato il luogo dove la dispersione dovrà avvenire, quest’ultimo e’ scelto dall’avente titolo. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 gg. dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune se esistente, ovvero nell’ossario comune.
Individuazione tipo di Istanza che attiva il procedimento
Su istanza di parte previo appuntamento.
Modalità conclusione del procedimento
Compilazione e rilascio dell’autorizzazione.
Modalità per avere informazioni relative ai procedimenti in corso
Gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano contattando l’ufficio dello Stato Civile negli orari di apertura al pubblico.
Sede comunale: Marsciano Largo Garibaldi,1
tel.075/8747272/271 mail:anagrafe@comune.marsciano.pg.it; pec.comune.marsciano@postacert.umbria.it
Strumenti di tutela dell'interessato
Ricorso al TAR
Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo
Ai sensi art. 2 comma 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente Area Servizi Amministrativi o al Segretario Generale.
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