Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Anagrafe -Iscrizione AIRE

Responsabile sostitutivo: dott.ssa Stefanangeli Cinzia

Uffici responsabili

Anagrafe Elettorale

Descrizione

Il cittadino italiano residente nel Comune che intende trasferire la residenza all'estero per un periodo superiore a 12 mesi e ivi fissare  la propria dimora abituale, può dichiarare il trasferimento all'estero direttamente al Consolato italiano di competenza, oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione  allo Sportello Anagrafe del Comune (allegato 1). Il cittadino ha comunque in entrambi i casi l'OBBLIGO di presentarsi  entro 90 giorni dall'arrivo all'estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio.
1) Se entro 90 giorni dall'arrivo all'estero la richiesta di iscrizione all'AIRE viene presentata direttamente al Consolato, la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente (APR) e l'iscrizione all'AIRE saranno effettuate dal Comune entro due giorni lavorativi dal ricevimento da parte del Consolato del modello consolare (Cons 01) e con decorrenza dalla data del ricevimento del modello stesso al protocollo generale del Comune
2) Se la dichiarazione di trasferimento della residenza all'estero e la richiesta di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene resa allo Sportello Anagrafe del Comune, il cittadino, una volta trasferitosi all'estero, dovrà comunque recarsi presso il Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio. Il Consolato invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero). La cancellazione dal registro della popolazione residente (APR) e l'iscrizione all'AIRE, in tal caso, decorrono dalla data in cui l'interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al Comune e saranno effettuate entro due giorni lavorativi dal ricevimento da parte del Consolato del modello consolare (Cons. 01). Se entro un anno dalla dichiarazione resa dal cittadino al Comune lo stesso Comune non riceve dal consolato la richiesta di iscrizione all'AIRE, sarà avviato il procedimento di cancellazione del richiedente per irreperibilità.

Cosa serve:
Documento di identificazione in corso di validità del dichiarante e dei componenti maggiorenni che devono tutti sottoscrivere il modulo

Altri casi di iscrizione aire:
1) Il cittadino italiano residente all'estero e iscritto all'AIRE di un Comune può fare domanda al Consolato di essere trasferito nell'AIRE di altro Comune nel caso abbia membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'APR (anagrafe popolazione residente) di quel Comune. L'iscrizione all'AIRE sarà effettuata dal Comune entro due giorni lavorativi dal ricevimento da parte del Consolato del modello consolare (Cons 01) e con decorrenza dalla data del ricevimento del modello stesso al protocollo generale del Comune.
2) Il Consolato italiano all'estero può inviare al Comune l'atto di nascita di un cittadino italiano residente all'estero per la trascrizione nei registri di Stato Civile e per la conseguente iscrizione all'AIRE da parte dell'Ufficio Anagrafe. L'iscrizione all'AIRE sarà effettuata dall'Ufficio stesso entro due giorni lavorativi dal ricevimento da parte dell'Ufficio di Stato Civile della comunicazione di avvenuta trascrizione e del modello consolare (Cons 01) e con decorrenza dalla data di trascrizione dell'atto da parte dell'Ufficio di Stato Civile.
3) Il Consolato italiano all'estero può inviare al Comune l'atto di acquisto della cittadinanza italiana di un cittadino residente all'estero per la trascrizione nei registri di Stato Civile e per la conseguente iscrizione all'AIRE da parte dell'Ufficio Anagrafe. L'iscrizione all'AIRE sarà effettuata dall'Ufficio stesso entro due giorni lavorativi dal ricevimento da parte dell'Ufficio di Stato Civile della comunicazione di avvenuta trascrizione e del modello consolare (Cons 01) e con decorrenza dalla data di trascrizione dell'atto da parte dell'Ufficio di Stato Civile.

Orari di apertura al pubblico:
Lunedì 9.00-13-00, Martedì 9.00-13.00 e 15.00-17.30, Giovedì 9.00-13.00 e 15.00-17.30, Venerdì 9.00-13.00.

Chi Contattare:
E’ possibile contattare l’ufficio tramite mail o telefonicamente.
Rinaldi Michele - Tel. 0758747269 - email: m.rinaldi@comune.marsciano.pg.it
Silvia Tini -  tel. 0758747271 - email: s.tini@comune.marsciano.pg.it

   
     

Chi contattare

Personale da contattare: Rinaldi Michele, Tini Silvia

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta (per legge) del Consolato italiano all'estero pervenuta al protocollo generale del Comune o dalla conferma, sempre da parte del Consolato, della richiesta di parte.

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Non previsto
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Recapiti e contatti
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Centralino 075 87471
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