Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Stato Civile - Passaporto mortuario

Responsabile di procedimento: dott.ssa Padiglioni Lucia
Responsabile di provvedimento: dott.ssa Padiglioni Lucia
Responsabile sostitutivo: dott.ssa Stefanangeli Cinzia

Uffici responsabili

Anagrafe Elettorale

Descrizione

Cos’è
Si tratta di autorizzazione rilasciata al fine di consentire il trasporto all'estero di salme, ceneri e resti mortali.

Chi lo può fare
Coniuge/parenti del defunto o loro incaricato (addetto all’impresa di Onoranze Funebri), producendo la documentazione necessaria.

Cosa serve
1) TRASPORTO ALL'ESTERO DI SALME
a.    estratto  di morte rilasciato dal Comune;
b.    certificato medico attestante le cause del decesso e che il decesso non è avvenuto per malattia infettiva;
c.    verbale della ASL che attesta l’incassatura della salma;
d.    certificato della ASL attestante che la salma è stata sottoposta a trattamento antiputrefattivo;
e.    nulla-osta dell'Autorità diplomatica in Italia (Ambasciata, Consolato) del Paese ove è destinata la salma ad eccezione di quelli previsti dalla Convenzione di Berlino (Austria, Belgio, Cile, Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Democratica del Congo, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia);
f.    nulla-osta della Procura della Repubblica in ipotesi di decesso per cause non naturali (morte violenta o incidente stradale);
g.    permesso di seppellimento rilasciato dal Comune dove è avvenuto il decesso;
h.    certificato della ASL che autorizza il trasporto della salma.

2) TRASPORTO ALL'ESTERO DI CENERI
Documentazione di cui alle lettere a-e del punto (1), nonché verbale di avvenuta cremazione.

3) TRASPORTO ALL'ESTERO DI RESTI MORTALI
Documentazione di cui alle lettere a-c-e del punto (1).


Termine/validita’
Compilazione e rilascio dell’autorizzazione non prima di 24 ore dal decesso.
 

 

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Al momento in cui viene presentata la documentazione completa ed esatta, l'Ufficiale di Stato Civile rilascia il passaporto mortuario.

Costi per l'utenza

N.1 marca da bollo da € 16,00

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Non previsto
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Recapiti e contatti
Largo Giuseppe Garibaldi, n. 1 - 06055 Marsciano (PG)
PEC comune.marsciano@postacert.umbria.it
Centralino 075 87471
P. IVA 00312450547
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