Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Anagrafe - Cambio di residenza di cittadino straniero (non comunitario) proveniente da altro comune o dall'estero

Responsabile sostitutivo: dott.ssa Stefanangeli Cinzia

Uffici responsabili

Anagrafe Elettorale

Descrizione

Il cittadino straniero (non comunitario) che si trasferisce nel Comune e vi fissa la propria dimora abituale, entro 20 giorni dal trasferimento, deve effettuare la richiesta di residenza allo Sportello Anagrafe del Comune (il trasferimento deve essere già avvenuto o concomitante alla richiesta).
Ai sensi della normativa antiabusivismo, occorre avere titolo all'occupazione dell'immobile. La decorrenza coincide con la data della richiesta.

Cosa serve:
Documento di identificazione in corso di validità del dichiarante (passaporto o carta di identità) e dei componenti maggiorenni che devono tutti sottoscrivere il modulo di domanda. Patente e targa (italiani) dei veicoli intestati ai componenti la famiglia anagrafica che cambiano la residenza.
Documenti necessari per poter presentare la domanda di residenza, senza i quali la domanda stessa è IRRICEVIBILE:
codice fiscale 
documenti indicati nell'allegato "Documentazione da presentare"
documentazione antiabusivismo

Chi contattare
E’ possibile contattare l’ufficio tramite mail o telefonicamente.
- Rinaldi Michele Tel. 0758747269 -  email:  m.rinaldi@comune.marsciano.pg.it
- Tini Silvia - tel. 0758747271 -  email: s.tini@comune.marsciano.pg.it 
- ufficio anagrafe - email: anagrafe@comune.marsciano.pg.it

Chi contattare

Personale da contattare: Rinaldi Michele, Tini Silvia

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Accoglimento dell'istanza: entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta (per legge) salvo irricevibilità o, in mancanza, silenzio assenso al 45° giorno dalla richiesta, salvo preavviso di rigetto ai sensi art. 10-bis l.241/1990

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsto

Allegati

File con estensione pdf Documentazione da presentare: Documentazione-da-presentare-extraUE.pdf
(Pubblicato il 31/12/2018 - Aggiornato il 31/12/2018 - 80 kb - pdf)
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Centralino 075 87471
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