Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Stato Civile - Permesso di seppellimento

Responsabile di procedimento: dott.ssa Padiglioni Lucia
Responsabile di provvedimento: dott.ssa Padiglioni Lucia
Responsabile sostitutivo: dott.ssa Stefanangeli Cinzia

Uffici responsabili

Anagrafe Elettorale

Descrizione

L’ufficiale dello stato civile al fine di consentire la sepoltura di una salma provvede al rilascio di una autorizzazione, in carta semplice e senza alcuna spesa, dopo essersi accertato dell’effettivita’ della morte e dell’assenza di impedimenti connessi ad accertamenti da eseguirsi a cura dell’autorità giudiziaria, con l’acquisizione in questa ipotesi del nulla osta dal procuratore della Repubblica, ovviamente nelle situazioni che richiedono l’adozione di quest’ultima procedura.
Compete sempre all’ufficiale di stato civile autorizzare il seppellimento di parti di cadavere ed ossa umane, nonché dei bambini nati morti (artt.6 e 7 regolamento polizia mortuaria).
Spetta alle AA.SS.LL. intervenire, sia per il permesso di seppellimento, sia per l’autorizzazione al trasporto, quando si sia in presenza di prodotti abortivi di eta’ di gestazione compresa tra le 20 e le 28 settimane o di feti di eta’ intrauterina pari a 28 settimane.

Individuazione tipo di Istanza che attiva il procedimento
Su istanza di parte (di norma l’impresa funebre) o d’ufficio nei casi di cui all’art. 50 DPR 285/90.

Modalità conclusione del procedimento
Compilazione e rilascio del permesso non prima di 24 ore dal decesso.


Modalità per avere informazioni relative ai procedimenti in corso
Gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano contattando l’ufficio dello Stato Civile negli orari di apertura al pubblico.

Sede comunale: Marsciano Largo Garibaldi,1

tel.075/8747272/271 mail:anagrafe@comune.marsciano.pg.it;pec.comune.marsciano@postacert.umbria.it


Strumenti di tutela dell'interessato
Ricorso al Tribunale Civile

Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo
Ai sensi art. 2 comma 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente Area Servizi Amministrativi o al Segretario Generale.

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Rilascio a vista

Costi per l'utenza

Non ci sono costi per il cittadino

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Non previsto
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Recapiti e contatti
Largo Giuseppe Garibaldi, n. 1 - 06055 Marsciano (PG)
PEC comune.marsciano@postacert.umbria.it
Centralino 075 87471
P. IVA 00312450547
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