Termine di conclusione
Costi per l'utenza
marca da bollo da 16,00 euro
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
L'articolo 7 della D.L. 223/2006 individua quali soggetti abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di alienazione e costituzione di diritti di garanzia di beni mobili registrati, le seguenti figure:
• i notai
• gli uffici comunali
• gli uffici del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.)
• gli uffici della motorizzazione civile
• i titolari degli studi di consulenza automobilistica e delegazioni ACI che hanno attivato lo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA)
L'atto di vendita, di norma, deve essere redatto sul retro del certificato di proprietà e deve procedere alla firma l'intestatario del veicolo o di altro bene mobile registrato, che intende venderlo, o l'erede. In caso di aziende o altre persone giuridiche, la firma viene apposta dal legale rappresentante o dal liquidatore o dal curatore fallimentare, in questi casi è opportuno mostrare indonea documentazione attestante la condizione.
Il documento deve essere compilato nelle sue parti (es. dati anagrafici del venditore, acquirente) a cura e resposanbilità dell'interessato: l'ufficio comunale provvede solo all'autenticazione della firma del venditore.
Con l'autenticazione della firma presso l'ufficio comunale il passaggio di proprietà NON è completo: entro sessanta giorni bisogna procedere alla trascrizione dell'atto al P.R.A. E' la registrazione del passaggio di proprietà che garantisce la certezza giuridica dell'aggiornamento dell'archivio del P.R.A. con i dati del nuovo proprietario del veicolo o di altro bene mobile.
Per informazioni relative all'entità delle imposte o per alcuni casi particolari chiedere informazioni agli uffici del PRA o agli uffici dell'ACI.
Cosa serve:
La sottoscrizione deve essere resa dal dichiarante (venditore) in presenza del funzionario addetto.
L’atto di vendita deve essere compilato dal dichiarante; il funzionario comunale procede solo all'autentica della firma.
L'atto di vendita viene redatto sul retro del certificato di proprietà.
Il dichiarante deve esibire un documento di identità in corso di validità
Chi contattare
E’ possibile contattare l’ufficio tramite mail o telefonicamente.
- Rinaldi Michele Tel. 0758747269 - email: m.rinaldi@comune.marsciano.pg.it
- Tini Silvia - tel. 0758747271 - email: s.tini@comune.marsciano.pg.it
- Ferranti Palmiro - tel 0758747272 - email: p.ferranti@comune.marsciano.pg.it
- Pettinacci Alba - tel 0758747270 - email: a.pettinacci@comune.marsciano.pg.it
- ufficio anagrafe - email: anagrafe@comune.marsciano.pg.it
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