Termine di conclusione
Costi per l'utenza
Costi di riproduzione per raccogliere, ordinare e consegnare i dati;
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Rilascio di elenchi di nominativi tratti dall’anagrafe dei residenti, quali elenchi di capifamiglia con indirizzi e simili.
Possono rivolgere una motivata richiesta di rilascio di elenchi solo i soggetti di seguito elencati per esclusivo uso di pubblica utilità (DPR n. 223 del 1989, articolo 34):
- le amministrazioni pubbliche (art. 1, D.Lgs. 165/2001);
- i privati che operano in regime di concessione con l’ente pubblico in quanto svolgono un’attività che entra nella sfera d’azione dell’ente; concedente;
- i privati gestori di pubblici servizi per lo svolgimento dell’attività connessa all’esercizio dei poteri pubblici trasferiti;
Questa garanzia opera anche nei confronti del comune, il quale può utilizzare anch’esso i dati anagrafici che detiene solo per usi di pubblica utilità, anche in caso di comunicazione istituzionale.
I dati richiesti devono essere necessari, pertinenti e non eccedenti le finalità istituzionali del richiedente.
Gli elenchi NON possono essere utilizzati per la propaganda elettorale o per pubbliche relazioni di carattere personale.
Compatibilmente con le apparecchiature in uso, possono essere rilasciati dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca.
I limiti che riguardano il rilascio di elenchi degli iscritti nell’anagrafe si estendono anche alle informazioni contenute nell’Aire.
Adempimenti e costi a carico dell’interessato
• L’interessato deve formulare la richiesta compilando il modulo in ogni sua parte, sottoscriverla ed inoltrarla, allegando eventualmente il tracciato record dei dati;
• Rimborsare, prima della consegna, i costi eventualmente sostenuti dal Comune per raccogliere, ordinare e consegnare i dati;
• Ritirare l’elenco nei modi, tempo e luogo che saranno fissati dal Comune;
• Trattare i dati esclusivamente nei modi e per le finalità pubbliche dichiarate nella domanda;
• Custodire i dati in modo scrupoloso, adottando ogni accorgimento utile alla loro sicurezza;
• Astenersi dall’eseguire copie di riserva dei dati, nemmeno parziali e dal divulgare, commercializzare, comunicare i dati a chicchessia;
• Distruggere o restituire l’elenco al Comune al termine del periodo di trattamento;
Costi di riproduzione per raccogliere, ordinare e consegnare i dati;