Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Anagrafe - Iscrizione anagrafica nello schedario della popolazione temporanea

Responsabile sostitutivo: dott.ssa Stefanangeli Cinzia

Uffici responsabili

Anagrafe Elettorale

Descrizione

I cittadini italiani,   i comunitari in possesso dei requisiti prescritti dal D. Lgs 30/2007 e gli stranieri di Paesi terzi che, essendo dimoranti nel Comune da non meno di quattro mesi (tre per i cittadini comunitari), non si trovano ancora nella condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo, possono chiedere l'iscrizione anagrafica nello schedario della popolazione temporanea per un periodo di tempo determinato, di norma non superiore a un anno.  La decorrenza coincide con la data della richiesta.
N. B. L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche. Unica eccezione: i cittadini comunitari iscritti nello schedario della popolazione temporanea hanno diritto, su richiesta, al rilascio di attestazione di iscrizione anagrafica nello schedario della popolazione temporanea ai sensi D. Lgs 30/2007.

Cosa serve:
Documento di identificazione in corso di validità del dichiarante e dei componenti maggiorenni che devono tutti sottoscrivere il modulo.
Se proveniente dall'estero: passaporto o documento equipollente.

Chi contattare
E’ possibile contattare l’ufficio tramite mail o telefonicamente.
- Rinaldi Michele Tel. 0758747269 -  email:  m.rinaldi@comune.marsciano.pg.it  
- ufficio anagrafe - email: anagrafe@comune.marsciano.pg.it

 

Chi contattare

Personale da contattare: Rinaldi Michele, Tini Silvia

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
30 giorni dalla richiesta

Costi per l'utenza

Ci sono costi solo per il cittadino comunitario che richieda l'attestato di iscrizione anagrafica, in questo caso sono richieste  2 marche da bollo da 16 euro cadauna.

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsto
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Recapiti e contatti
Largo Giuseppe Garibaldi, n. 1 - 06055 Marsciano (PG)
PEC comune.marsciano@postacert.umbria.it
Centralino 075 87471
P. IVA 00312450547
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