Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Stato Civile - Esatta indicazione del nome - Art. 36 D.P.R. 396/2000

Responsabile di procedimento: dott.ssa Padiglioni Lucia
Responsabile di provvedimento: dott.ssa Padiglioni Lucia
Responsabile sostitutivo: dott.ssa Stefanangeli Cinzia

Uffici responsabili

Anagrafe Elettorale

Descrizione

Cos’è
L’articolo 36 costituisce una delle novità più rilevanti introdotte dal D.P.R. n. 396/2000.
Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro, può dichiarare per iscritto all’ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l’esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante o, dell’uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe.
La sottoscrizione della dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. L’istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica, a mezzo posta o via fax.
La dichiarazione può essere motivata dalla sola volontà dell’interessato ed in questo caso non potrà essere variato l’ordine degli elementi che compongono il nome; nel caso in cui, invece, la dichiarazione sia motivata, non dalla mera volontà, ma dall’uso protratto, da dimostrare documentalmente, sarà possibile variare il numero e/o l’ordine dei vari elementi del nome.
Di tale modifica andrà data comunicazione al casellario giudiziale.
In caso di minore, la dichiarazione sarà resa dagli esercenti la potestà.
La dichiarazione medesima è annotata senza altre formalità nell’atto di nascita ed è comunicata all’ufficio anagrafe ed elettorale.
Analoga annotazione verrà apposta sugli eventuali atti di stato civile correlati: atto di matrimonio, atto di nascita dei figli, atto di nascita del coniuge.

Chi lo può fare
L’interessato, previo appuntamento.

Cosa serve
Istanza dell’interessato

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Al momento in cui viene presentata l'istanza, l'Ufficiale di Stato Civile appone la relativa annotazione sull'atto di nascita.

Costi per l'utenza

Nessuna spesa per il cittadino.

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Non previsto
Facebook Twitter Linkedin
Recapiti e contatti
Largo Giuseppe Garibaldi, n. 1 - 06055 Marsciano (PG)
PEC comune.marsciano@postacert.umbria.it
Centralino 075 87471
P. IVA 00312450547
Linee guida di design per i servizi web della PA
Seguici su: