Termine di conclusione
Costi per l'utenza
Nessuno
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Cos’è
L’art. 98 comma 1 del DPR 396/2000, consente all’Ufficiale di Stato Civile di correggere gli errori materiali di scrittura commessi (se pure effettuati in passato da persona diversa) nella redazione di un atto.
Si applica anche ad atti formati o ricevuti in epoca anteriore all’entrata in vigore dell’Ordinamento di Stato Civile che lo prevede, purché sia richiesto:
- dall’intestatario medesimo o chi vi abbia interesse
- dal Pubblico Ministero
- per esigenze d’ufficio
solo quando l’esigenza si manifesti in momento attuale, e purché si possa dimostrare che trattasi di errore materiale di scritturazione dell’Ufficiale di Stato Civile che ha redatto l’atto con documenti e
valide motivazioni che rendano legittima la “correzione” (da allegare alla richiesta).
Inoltre: Se si ha la certezza che una “annotazione” su un atto di stato civile fu apposta erroneamente, si può applicare anche in questo caso l’art. 98: l’Ufficiale di Stato Civile correggerà l’errore con annotazione marginale, dalla quale dovrà risultare l’annotazione inesatta e la dicitura corretta.
In entrambi i casi, a correzione effettuata, l’Ufficiale di Stato Civile dovrà darne comunicazione:
- all’interessato e a chi ha richiesto la rettifica
- al Prefetto o alla Procura della Repubblica
- all’ufficio anagrafe/elettorale del Comune di iscrizione dell’intestatario dell’atto (se trattasi di rettifica apportata ai dati anagrafici e cioè, nome, cognome data e luogo di nascita).
Chi lo può fare
Su istanza di parte o d’ufficio.
Cosa serve
Istanza dell’interessato
Nessuno