Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Stato Civile - Separazioni e Divorzi con negoziazione assistita tramite avvocato

Responsabile di procedimento: dott.ssa Padiglioni Lucia
Responsabile di provvedimento: dott.ssa Padiglioni Lucia
Responsabile sostitutivo: dott.ssa Stefanangeli Cinzia

Uffici responsabili

Anagrafe Elettorale

Descrizione

Per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, i coniugi possono scegliere di avvalersi della convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.
Il periodo che deve intercorrere tra separazione e divorzio è di 6 mesi.
La procedura prevede che l'accordo debba essere munito di:
1 - nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica nei seguenti casi:
- in assenza di figli
- in assenza di figli minori
- in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave

2 - un'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell'interesse dei figli) nei seguenti casi:
- in presenza di figli minori;
- in presenza di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- in presenza di figli maggiorenni non autosufficienti.

L'avvocato, una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l'accordo entro 10 giorni al Comune di:
- celebrazione del matrimonio in forma civile
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero), per la trascrizione nei registri di matrimonio e relative annotazioni.

L'accordo dovrà essere poi inoltrato al Comune di Marsciano via pec all'indirizzo: comune.marsciano@postacert.umbria.it oppure consegnato a mano presso l’Ufficio Protocollo o spedito con raccomandata con ricevuto di ritorno


Chi contattare:

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.30, è  possibile contattare l'ufficio tramite e-mail o telefonicamente.
- Palmiro Ferranti: Tel. 0758747272, e-mail p.ferranti@comune.marsciano.pg.it;
- Alba Pettinacci:   Tel. 0758747270, e-mail a.pettinacci@comune.marsciano.pg.it;

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: mai
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Recapiti e contatti
Largo Giuseppe Garibaldi, n. 1 - 06055 Marsciano (PG)
PEC comune.marsciano@postacert.umbria.it
Centralino 075 87471
P. IVA 00312450547
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