Costi per l'utenza
Il processo verbale di richiesta di costituzione dell’unione civile è sottoposto all’imposta di bollo pari ad euro 16,00.
Costo delle sale (si veda DGC n. 107/2017)
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Cosa sono
Le unioni civili sono state introdotte nel nostro ordinamento con la Legge 20 maggio 2016, n. 76.
Un’unione civile può essere costituita tra due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all’Ufficiale di Stato Civile ed alla presenza di due testimoni. L’atto è registrato nell’archivio dello Stato Civile.
Chi le può fare
Due persone maggiorenni dello stesso sesso che non si trovino nelle seguenti cause impeditive:
- sussistenza di precedente vincolo matrimoniale o di unione civile,
- interdizione;
- sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, nei limiti previsti dall’art. 87, comma 1, Codice Civile;
- condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l’altra parte dell’unione civile.
Cosa fare
1 - Compilazione della richiesta di costituzione dell'unione
La richiesta di costituzione dell’unione civile è presentata all'Ufficio di Stato Civile del comune scelto dalle parti (si veda modello allegato).
Le parti se cittadini stranieri devono anche allegare il nulla osta alla costituzione di unione civile rilasciato dalle autorità competenti del proprio paese di origine (normalmente i Consolati).
2 - Processo verbale di costituzione dell'unione civile
Ricevuta la richiesta di costituzione dell’unione civile, l’Ufficiale dello Stato Civile redige processo verbale in cui indica l’identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta, e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti.
3 - Verifiche
L’Ufficiale dello Stato Civile, entro 30 giorni dalla redazione del processo verbale, verifica l’esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti e può acquisire d’ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l’inesistenza di impedimenti alla costituzione dell’unione civile.
4 - Costituzione dell’unione
Nel giorno concordato, davanti all'Ufficiale di Stato Civile, alla presenza di due testimoni, si procede alla costituzione dell’unione civile.
Diritti e doveri
Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri.
In particolare da essa discendono:
• l’obbligo reciproco di assistenza morale e materiale;
• l’obbligo di coabitazione;
• l’obbligo di contribuzione economica in relazione alla proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
• l’obbligo di definizione di comune accordo dell’indirizzo della vita familiare e della residenza.
Regime patrimoniale e diritto successorio
Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, è la comunione dei beni.
Alle convenzioni patrimoniali si applicano le norme del codice civile.
Riguardo alla successione, alle unioni civili si applica parte della disciplina contenuta nel libro secondo del codice civile.
Scioglimento dell’unione
L’unione civile si scioglie in caso di morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell’unione civile.
Si scioglie altresì nei casi previsti dall’art. 3, n. 1 e n. 2, lettere a), c), d) ed e), della Legge 1 dicembre 1970, n. 898.
Si scioglie inoltre con accordo delle parti raggiunto davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di costituzione dell’unione Civile o di residenza delle parti ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76.
Matrimoni e/o unioni civili tra persone dello stesso sesso contratte all’estero
Gli atti di matrimonio e gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, contratti all’estero secondo le norme vigenti nel paese di formazione dell’atto, possono essere trascritti, su richiesta degli interessati, nel Registro delle Unioni Civili. A tal fine, l’atto potrà essere inoltrato all’Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza dell’interessato tramite l’Autorità Diplomatica Italiana, nel paese di formazione dell’atto, oppure consegnato direttamente dall’interessato stesso. L’atto dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti.
N.B. per chi ha già contratto all’estero un’unione civile o un matrimonio tra persone dello stesso sesso non è possibile ripetere il procedimento di costituzione dell’Unione Civile in Italia.
Non sono trascrivibili nel registro le unioni civili, contratte all’estero, tra persone di sesso diverso.
Chi contattare:
Per richiedere costituzione unione civile occorre prendere appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.30,
E' possibile contattare l'ufficio tramite e.mail o telefonicamente.
- Palmiro Ferranti: Tel.: 0758747272, e.mail p.ferranti@comune.marsciano.pg.it;
- Alba Pettinacci: Tel.: 0758747270, e.mail a.pettinacci@comune.marsciano.pg.it;
Il processo verbale di richiesta di costituzione dell’unione civile è sottoposto all’imposta di bollo pari ad euro 16,00.
Costo delle sale (si veda DGC n. 107/2017)